9.3 – Abusi edilizi, prima di demolirli va valutata la multa
CdS: prima dell’ordine di demolizione bisogna capire se la sanzione amministrativa è la scelta più idonea
Data : 31/03/2014
L’ordine di demolizione di un’opera abusiva, realizzata in un centro storico, è illegittimo se prima non viene valutata, in alternativa, una sanzione amministrativa. Lo ha affermato il Consiglio di Stato con la sentenza 8210/2014.
Il Consiglio di Stato ha ricordato che, in base al Testo Unico dell’edilizia (Dpr 380/2001), se le opere illegittime sono eseguite su un immobile, anche non vincolato, situato in un centro storico, il dirigente del Comune deve chiedere alla Soprintendenza se è meglio optare per la demolizione o per una multa.
Il CdS ha aggiunto che, nel caso in cui la Soprintendenza non risponda entro 90 giorni, il responsabile del Comune può decidere autonomamente.
Ciò non significa, ha spiegato il CdS, che se la Soprintendenza non si pronuncia il Comune possa scegliere automaticamente di demolire l’immobile. Nonostante la demolizione sia la soluzione che
si dovrebbe normalmente adottare, l’Amministrazione deve sempre valutare se la multa a carico del trasgressore non risulti la scelta più appropriata.
Sulla base di queste considerazioni, il Consiglio di Stato ha giudicato illegittimo l’ordine di demolizione di una serie di opere, realizzate in difformità rispetto al titolo abilitativo,
adottato senza aver compiuto la valutazione.
Normativa sull'argomento:
- Sentenza 10/03/ 2014 n. 8210
Consiglio di Stato - Demolizione degli abusi edilizi nei centri storici
- Decreto Pres. Repubblica 06/06/ 2001 n. 380
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia (S.O. n. 239)
Autore articolo: Paola Mammarella