9.2 – Abusi edilizi, sanatoria impossibile se l’edificio è incompleto
CdS: si intendono ultimati gli immobili nei quali è stato eseguito il rustico e completata la copertura
Data: 13/03/2015
La sanatoria di un abuso edilizio non può essere richiesta né concessa se l’immobile non è stato completato con la realizzazione della copertura.
Queste le conclusioni della sentenza 554/2015 del Consiglio di Stato.
I giudici hanno esaminato il caso del proprietario di un lotto di terreno su cui era stato realizzato un manufatto in muratura a uso di abitazione.
Dopo la costruzione, il proprietario aveva presentato domanda di sanatoria ai sensi dell’art. 39 della Legge 724/1994.
Il proprietario sosteneva infatti di aver completato la costruzione entro il 31 dicembre 1993 e di poter quindi usufruire
delle misure previste dalla Legge
47/1985 (Legge Nicolazzi sul controllo dell’attività urbanistica e sulle sanatorie edilizie).
Il Consiglio di Stato ha però precisato che, in base all’articolo 31 di questa norma, si intendono ultimati gli edifici residenziali nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la
copertura. Negli immobili a uso non abitativo è necessario che siano state completate funzionalmente le opere interne.
Ne consegue, hanno affermato i giudici, che in mancanza del solaio di copertura, l’opera non può essere considerata ultimata.
Nell’edificio per cui il proprietario aveva chiesto la sanatoria, le parti componenti il solaio risultavano solo appoggiate sulle murature perimetrali. Mancavano invece il getto del calcestruzzo
e la conseguente impermeabilizzazione.
Elementi che hanno portato il CdS a ritenere il manufatto incompleto e a non poter accettare la richiesta di sanatoria.
Normativa sull'argomento:
· Sentenza 05/02/ 2015 n. 554
Consiglio di Stato - Per gli immobili non ultimati non può essere concessa la sanatoria
· Legge dello Stato 28/02/ 1985 n. 47
· Legge dello Stato 23/12/ 1994 n. 724
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
Autore articolo:
Paola Mammarella