CERTIFICATO DI AGIBILITA’

Esempio per ROMA

 

1.0 - GENERALITA'

 

L’Ufficio Agibilità disciplina il rilascio dei certificati di Agibilità ai sensi del D.P.R. n. 380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" del 6 giugno 2001 - entrato in vigore il 30 giugno 2003. Affinché gli edifici possano essere utilizzati è necessario che il proprietario richieda il certificato di agibilità entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori (artt. 24 e 25 del D.P.R. 380/01) - seguendo la modulistica prevista. La mancata presentazione della domanda comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro.

Per ROMA: Le domande vanno presentate al Dipartimento IX in Viale della Civiltà del Lavoro 10, presso l’Ufficio Protocollo, nei giorni lunedì e giovedì dalle ore 8.30 alle 12.30 - Tel. 06 6710.5803-5804

Ufficio Verifiche e Controlli Agibilità.

Per PALERMO: via ……


 I certificati di Agibilità, oggetto di verifica, sono individuati mediante procedura informatica di sorteggio a campione, con una percentuale del 50% dei certificati rilasciati nel mese precedente.

Tale procedura di verifica si conclude con un provvedimento di:

  • conferma del Certificato di Agibilità;
  • sospensione del Certificato di Agibilità;
  • revoca del Certificato di Agibilità.

  

 

2.0 - SPECIFICHE PER LA PROCEDURA

 

Il certificato di Agibilità (ex Abitabilità) è rilasciato per l’intero immobile e non per le singole porzioni immobiliari relativamente a quanto autorizzato nella licenza / concessione / permesso di costruire e sulle successive varianti alla licenza / concessione / permesso di costruire e comunque per l’intero edificio.

Le richieste presentate incomplete della documentazione obbligatoria prevista dalla normativa vigente in materia, del pagamento dei diritti di istruttoria e dei diritti tecnici non potranno formare oggetto di istruttoria da parte di questo Ufficio e saranno archiviate.

Decorsi 60 giorni, il silenzio dell’Amministrazione sull’istanza del privato intesa all’ottenimento del Certificato di Agibilità assume significato di assenso solamente quando le dichiarazioni rese risultino veritiere e la domanda sia completa di tutta la documentazione prescritta (art. 20, comma 1, della Legge 241/90 modificata dalla Legge 15/2005 e Legge 80/2005 e dall’art. 25 comma 4 del D.P.R. 380/01) .

Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 241/90 e dall’art. 76 del D.P.R. 445/00 le richieste di agibilità per le quali il silenzio dell’Amministrazione ha assunto significato di assenso, verranno sottoposte al controllo igienico sanitario e tecnico urbanistico.

Per le costruzioni edificate prima del 1934 non oggetto degli interventi di cui all’art. 24,comma 2, lettere b) e c) e degli interventi previsti dall’art. 22 (denuncia di Inizio Attività) del D.P.R. n. 380/01, non è necessario né richiedere, né rilasciare il Certificato di Agibilità perché ultimate prima dell’entrata in vigore del Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 che fa obbligo di richiederla.

 

  

3.0 - DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

 

da allegare alla domanda di agibilità è (art. 5 comma 3 – art. 24-art.25-art.115-art.22 comma 2 del D.P.R. 380/01):

1.   Domanda in bollo e tre copie della stessa;

2.   Perizia giurata del Direttore dei Lavori o del Tecnico Incaricato e tre copie della stessa;

3.   Collaudo statico depositato al Genio Civile di Roma, alla Prefettura di Roma, allo Sportello Unico dell’Edilizia presso il Dipartimento IX (1*);

4.   Dichiarazione presentata per l’iscrizione al catasto dell’immobile, restituita dagli uffici competenti con l’attestazione dell’avvenuta presentazione comprensiva di nominativo della via, dei numeri civici e delle planimetrie.

5.   Certificazione di imbocco in fogna;

6.   Bollettino di c/c dei diritti di istruttoria pari ad € 64,04 intestato alla Tesoreria del Comune di Roma come da modello fornito dall’Ufficio.

7.   Bollettino di c/c dei diritti tecnici da calcolare (vedi punto 6) intestato alla Tesoreria del Comune di Roma come da modello fornito dall’Ufficio (gli edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità dalla Ripartizione XV o dal Dipartimento VI (ex Ripartizione XV) o dal Dipartimento IX non devono pagare i diritti tecnici.

8.   D.I.A. : Grafico/Relazione Tecnica/Comunicazione di inizio e fine lavori/Collaudo finale delle opere

9.   Certificazioni ai sensi della Legge 46/90 (art. 107 comma 1 lett. a/b/c/d/e/f/g – art. 113 – art. 127 del DPR 380/2001) per l’impianto: elettrico / termico / idrico / sanitario / gas (2**) /sollevamento di persone o cose (ascensore-montacarichi-scale mobili e simili) / pannelli solari / impianti fotovoltaici / impianti elettronici in genere / climatizzazione/ antincendio.

10.         Certificazione energetica (D.Lgs. 192/2005).

11.         Iscrizione alla Camera di Commercio delle ditte esecutrici gli impianti ai sensi della Legge 46/90.

12.         Dichiarazione Sostitutiva di certificazione ai sensi art. 46 D.P.R. 28/12//2000 n. 445 effettuata dal proprietario.

13.         Dichiarazione Sostitutiva di atto di notorietà, effettuata dal tecnico, per autentica dei documenti presentati in copia.

14.         Dichiarazione Sostitutiva di atto di notorietà, effettuata dal Direttore dei Lavori, per rispetto “Valutazione Previsionale del Clima Acustico”. (3***)

15.         Dichiarazione Sostitutiva di atto di notorietà, effettuata dal Direttore dei Lavori, per il rilascio Nulla Osta “Impatto Acustico Ambientale” (3***).

16.         Libretto di esercizio degli ascensori, delle scale mobili, del tappeto mobile, dei montacarichi, piattaforme corredato delle eseguite verifiche periodiche (impianti in funzione);

17.         Conformità CE dichiarata dalla ditta installatrice dell’impianto; Collaudo effettuato a cura di uno degli organismi notificati degli ascensori, delle scale mobili, del tappeto mobile, dei montacarichi, piattaforme D.P.R. 162/99 e Direttiva Europea 95/16/CE (nuovi impianti).

18.         Copia della Comunicazione ai sensi del D.P.R. 162/99 al Dipartimento XII – V U.O. Ufficio Ascensori Montacarichi del Comune di Roma (nuovi impianti).

19.         Bollino blu delle caldaie per il riscaldamento autonomo e centralizzato (impianti in funzione).

20.         Fascicolo del Fabbricato validato così come previsto dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 24/02/2004 art. 7.

21.         Copia della concessione/i in sanatoria e/o domanda di condono edilizio (Legge 47/85 e/o 724/94 e/o 326/03) per le richieste di Agibilità relative ad edifici interessati in parte da condono edilizio.

22.         Copia del parere dell’ARPA per i materiali di scavo e/o di demolizione, nella misura in cui la norma sia applicabile al caso specifico ovvero Dichiarazione sostitutiva di certificazione di non essere incorsi nell’applicazione della norma.

23.         Copia della comunicazione trasmessa alla U.O.T. del Municipio competente, del nominativo dell’impresa esecutrice dei lavori unitamente alla documentazione di cui all’art.86, comma 10, lettera b e b/bis del D.Lgs. 276/03 e art. 20, comma 2 del D.Lgs.251/04 ovvero Dichiarazione sostitutiva di certificazione di non essere incorsi nell’applicazione della norma.

(1*) Per opere iniziate prima del 23/10/2005 non è previsto il rilascio del certificato di rispondenza alle norme sismiche ai sensi art. 62 del D.P.R. 380/2001.


Per opere iniziate dopo il 23/10/2005, che dovranno essere realizzate in conformità alla vigente normativa sismica, non è previsto il rilascio del certificato di rispondenza alle norme sismiche ai sensi art. 62 del D.P.R. 380/2001.
Pertanto ai sensi dell’art. 11 Legge Regionale n. 4/85 il certificato di collaudo deve essere integrato dal collaudatore con la dichiarazione della rispondenza delle opere medesime alla normativa sismica ed al progetto depositato.
(2**) Per gli edifici scolastici costruiti in convenzione, la certificazione ai sensi della Legge 46/90, relativa agli impianti del gas, dovrà avere utenze separate per 1) il riscaldamento, cottura e produzione acqua calda sanitaria per l’abitazione del custode; 2) alimentazione gas per la cucina della scuola; 3) riscaldamento e/o produzione acqua calda sanitaria per la scuola e la palestra.


(3***) Per i Permessi di Costruire rilasciati e le D.I.A. sia presentate a far data dal 01/04/2005 sia per gli edifici ricadenti in zone convenzionate è presupposto indispensabile, al fine della presentazione della domanda del certificato di agibilità, richiedere ed ottenere il Nulla Osta presso gli uffici competenti:

• Edificio costruito ai sensi della Legge 167/62 : Dipartimento IX – III Unità Organizzativa

• Edificio costruito in lottizzazione convenzionata: Dipartimento IX – VI Unità Organizzativa

• Edificio costruito nella zona del Consorzio Roma – Latina : Consorzio Roma – Latina

• Edificio costruito ai sensi della Legge 122/89 art. 9 comma 4: Dipartimento VII

• Edificio costruito ai sensi della Legge 122/89 art. 9 comma 1: Non occorre Nulla Osta

• Edificio costruito ai sensi dell’art. 2 Legge 179/92: Dipartimento VI

• Edificio costruito in Comparti Convenzionati ricadenti in “Zona O” Recupero Urbanistico

 

NUCLEI URBANI SPONTANEAMENTE SORTI: DIPARTIMENTO XIX OVVERO XII


Per i concessionari che si sono avvalsi del pagamento rateale degli oneri di urbanizzazione e/o del costo di costruzione è presupposto indispensabile, al fine della presentazione della domanda del certificato di agibilità, richiedere ed ottenere , presso gli uffici competenti, lo svincolo della/e polizza/e fideiussoria/e.


Le domande presentate prive sia del Nulla Osta, ove necessario, che dello svincolo fideiussorio, ove necessario, non potranno formare oggetto di istruttoria da parte di questo Ufficio e saranno archiviate.


Per le consistenze immobiliari a destinazione non residenziale, il certificato di agibilità ha efficacia esclusivamente ai fini urbanistici e non si intende sostitutivo della “licenza amministrativa d’uso” che, ove prevista, andrà conseguita presso i competenti uffici prima dell’effettivo utilizzo dell’immobile medesimo.


L’art. 24 comma 3 D.P.R. 380/01 recita ” La mancata presentazione della domanda comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro”………


L’art. 25 comma 1 D.P.R. 380…….” Entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori …….  Il soggetto di cui all’art. 24 comma 3 è tenuto a presentare ……… la domanda di rilascio del certificato di agibilità”………..

a Determinazione Dirigenziale n. 1321/03 del Dipartimento IX ha disciplinato l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dagli artt. 24 e 25 del D.P.R. 380/01:

• Dal 16 giorno al 30 giorno dall’ultimazione dei lavori la sanzione da corrispondere è pari ad € 77,00
• Dal 31 giorno al 60 giorno dall’ultimazione dei lavori la sanzione da corrispondere è pari ad € 232,00
• Oltre il 61 giorno dall’ultimazione dei lavori la sanzione da corrispondere è pari ad € 464,00
La Sanzione Amministrativa Pecuniaria prevista dagli artt. 24 e 25 del D.P.R. 380/01 viene notificata dall’Ufficio successivamente alla presentazione della domanda.

 

PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITA’ PER GLI IMMOBILI OGGETTO DI CONCESSIONE IN SANATORIA EX LEGIBUS 47/85, 724/94 E 326/03 

1. La domanda di rilascio di agibilità sarà accettata solo dopo il rilascio della concessione in sanatoria.
2. All’atto della presentazione dell’ istanza, l’ufficio provvederà alla riscossione dei diritti di istruttoria attualmente pari, per singola unità immobiliare (Sub catastale), a Euro 64,04 ai sensi di quanto previsto dalla delibera C.S. con i poteri del Consiglio n. 84 del 4/5/93 lettera f) secondo rigo e della delibera G.C. n. 1531 del 29/12/1993 capo V.
3. L’istanza dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello (mod. DOM. AGIB.) e dovrà essere corredata da perizia giurata compilata da un tecnico abilitato iscritto all’albo professionale, redatta secondo lo schema di perizia tipo (mod. PER. AGIB.) compilata in ogni sua parte. (con eventuali modifiche e integrazioni di Legge.)
4. L’ufficio provvederà alla registrazione della domanda e dei documenti allegati e provvederà al successivo rilascio; la firma del certificato sarà effettuata elettronicamente, mentre il certificato verrà sottoscritto in maniera autografa dall’addetto che lo consegnerà.


5. Il proprietario o suo delegato, provvederà a sottoscrivere copia del certificato per ricevuta ed accettazione.
6. L’ufficio ai sensi del D.P.R. 380 del 06/06/2001 e successive modificazioni, si riserva la facoltà di disporre entro 180 giorni (centottanta) dal rilascio del certificato, l’ispezione per la verifica dei requisiti dichiarati nella perizia giurata sopra indicata.
In caso di attestazioni non veritiere o comunque, quando le caratteristiche dichiarate non corrispondessero a quelle verificate durante l’ispezione, l’ufficio prenderà i provvedimenti del caso fino alla revoca della agibilità rilasciata.
7. In caso di concessioni edilizie in sanatoria per opere non autonomamente utilizzabili, o in caso di sanatorie relative ad opere che modificano una concessione edilizia precedente ( tipologia 4, 5, 6, 7.) l’ufficio rilascerà il certificato di agibilità per l’intera unità immobiliare risultante dopo la realizzazione dell’abuso, previa verifica della sussistenza della legittimità della preesistenza.


8. Nel caso in cui la perizia giurata evidenzi la mancanza di alcuni requisiti previsti da norme regolamentari derogabili (punto 10 della perizia tipo), l’istanza verrà esaminata secondo una procedura più approfondita che sarà definita con successiva Determinazione Dirigenziale in accordo con le AA.SS.LL. del territorio Comunale.

 

N.B. 
Allegare alla perizia giurata:

Fotocopia della/e concessione/i in sanatoria

Fotocopia degli eventuali documenti richiesti

Delega/e del/i proprietario/i

Atto notorio in caso di cambio di proprietà rispetto alla concessione in sanatoria

Fotocopia dei documenti di identità validi

1 marca da bollo del valore corrente

 

SI RICORDA CHE LA PLANIMETRIA CATASTALE DEVE ESSERE GIURATA INSIEME ALLA PERIZIA, E DEVE ESSERE CONSEGNATO UN ORIGINALE (della perizia) E UNA FOTOCOPIA DELLA STESSA.